FAQ - Frequently Asked Questions

 


L'Agenzia dell'Entrate dichiara nella circolare 1.06.2012 n. 19/E che "tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa".

 

Tale comunicazione è inoltre richiamata nella circolare 27.04.2018 n. 7/E.


se il soggetto erogante le prestazioni è un professionista sanitario.

 

Con la circolare 21.05.14 n. 11/E, l'Agenzia dell'Entrate specifica che le "spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie".

 

Quindi con FISEOS è possibile detrarre le spese dei trattamenti di osteopatia.


Nella circolare 27.04.2018 n. 7/E, l'Agenzia dell'Entrate dichiara che "le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch'esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista)". 

È possibile scaricare le circolari dalla sezione "documenti" di questa pagina.
In alternativa, è possibile consultare direttamente l'archivio dell'Agenzia dell'Entrate.


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